Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
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samente dal diritto penale, il diritto dei cartelli non mira in primo luogo a reprimere gli atti illeciti commessi da una persona fisica, bensì a ripristinare una situazione di concorrenza efficace che richiede innanzitutto una modifica del proprio comportamento da parte dell’impresa. Lo scopo principale del diritto dei cartelli è quello di intervenire sulla situazione della concorrenza a lungo termine. La procedura amministrativa risulta essere in tal senso la via più adeguata. La sanzione applicata nel caso di un atto illecito citato all’articolo 49a, oltre a un maggiore effetto dissuasivo, ha un effetto compensativo determinante nella misura in cui mira ad annullare il profitto derivante dal cartello. La procedura nei confronti dell’impresa deve quindi continuare ad essere posta in primo piano, tanto più che permette di inglobare tutte le situazioni di limitazione della concorrenza, inclusi gli accordi verticali e gli abusi di posizione dominante. Il sanzionamento degli atti imputabili alle persone fisiche deve costituire uno strumento complementare applicato nell’ambito di una procedura distinta in caso di accordi orizzontali sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone con effetti particolarmente nocivi. La norma penale da introdurre nella LCart sarebbe quindi applicabile in particolare anche agli accordi di appalto.
Ad oggi non è ancora stato deciso se le due consultazioni sfoceranno in un messaggio congiunto o in due messaggi consecutivi. I partecipanti alla consultazione hanno ovviamente la possibilità di esprimersi su un eventuale scaglionamento dei messaggi.
È inoltre necessario chiedersi se gli articoli 54 («Reati in materia di conciliazioni e decisioni amministrative») e 55 («Altri reati») dovranno essere modificati in seguito all’eventuale introduzione di provvedimenti amministrativi o di sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche. Le disposizioni penali dell’attuale LCart prevedono in particolare la condanna a una multa sino a 100 000 franchi (art. 54 LCart) per chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un’autorità di ricorso (o una decisione emanata dal Tribunale federale della concorrenza, rispettivamente dal Tribunale federale, conformemente al primo avamprogetto posto in consultazione)24. A tale riguardo, la LCart prevede già un sistema di sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche stabilendo che – perlomeno in caso di recidiva – le persone responsabili nell’impresa vengano perseguite attraverso il diritto penale amministrativo. Benché la disposizione dell’articolo 54 (così come quella dell’art. 55) non sia stata finora applicata (in particolare a causa delle disposi-
24 Secondo l’art. 55, è punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione dell’autorità in materia di concorrenza concernente l’obbligo di fornire informazioni (art. 40), esegue senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione oppure viola decisioni in relazione con le concentrazioni di imprese. Per quanto riguarda l’art. 55, in caso di attuazione della mozione Schweiger si dovrà dedicare particolare attenzione al problema della persona fisica che si trova di fronte a un conflitto di interessi: la persona che fornisce informazioni rischia infatti di «incriminarsi» (anche se si tratta solo di un provvedimento) e vi è un rischio reale di violare il principio secondo cui nessuno è tenuto a incriminare se stesso («nemo tenetur»). Se l’informazione può condurre a una denuncia al Ministero pubblico della Confederazione (art. 53b), la persona in questione non può essere obbligata a informare. Occorre quindi prevedere un'eccezione. A tale riguardo esistono diverse possibilità con i relativi inconvenienti.