Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/124: Modifica della legge sui cartelli, parte 2: Attuazione della mozione Schweiger (07.3856):Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli · 58 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
Avamprogetto di LCart posto in consultazione
Intesa tra Ministero pubblico e Autorità della concorrenza (art. 53b cpv. 2)
L’articolo 53b capoverso 2 dell’avamprogetto LCart garantisce una politica repressiva unitaria in materia di cartelli prevedendo il consenso dell’Autorità della concorrenza all’apertura dell’istruzione.
Questo perché la fattispecie di cui all’articolo 53a è concepita come un divieto per se e pertanto si spinge oltre l’articolo 5 per quanto riguarda l’impresa. Alla luce di ciò, il Ministero pubblico dovrebbe considerare in generale la prassi delle autorità anti-cartelli nell’apertura di una procedura e non applicare in modo eccessivo la disposizione di cui all’articolo 53a. Una prassi cauta nell’apertura di istruzioni penali contro le persone fisiche ai sensi dell’articolo 53a contribuisce a evitare lavori inutili alle autorità e ai tribunali. Per evitare differenze di valutazione tra imprese e persone fisiche, l’avamprogetto LCart prevede diversi strumenti: la procedura di opposizione e l’indispensabilità di un’intesa tra il Ministero pubblico e l’Autorità della concorrenza, disciplinata al capoverso 2 dell’articolo 53b. A ciò si aggiunge la garanzia di sospensione della procedura penale qualora contro l’impresa non sia pronunciata una sanzione amministrativa secondo l’articolo 49a (cfr. art. 53b cpv. 3 secondo periodo e cpv. 7).
Il coordinamento dei provvedimenti coercitivi adottati nel quadro delle due procedure è particolarmente importante e delicato. Esso deve essere garantito già dal primo passo che mette in contatto una delle due autorità con l’impresa sospetta e i suoi collaboratori. Infatti, essendo le procedure indipendenti, la procedura contro la persona fisica può precedere o seguire quella nei confronti dell’impresa, oppure le due possono essere condotte in parallelo. A seconda della sequenza scelta, si presentano problemi diversi per quanto riguarda il coordinamento e le garanzie dei diritti individuali della persona fisica.
Le garanzie possono derivare soltanto dall’apertura di un’istruzione formale secondo l’articolo 309 CPP. Quindi, se l’Autorità della concorrenza individua, nel quadro dell’inchiesta nei confronti di un’impresa, una persona fisica sospettata di aver commesso un’infrazione secondo l’articolo 53a dell’avamprogetto LCart, ciò non è sufficiente per conferire a questa persona lo status di imputato secondo l’articolo 111 CPP; l’Autorità della concorrenza non può infatti essere assimilata a tal fine alla polizia o all’autorità d’istruzione penale. Se la procedura nei confronti della persona fisica ha luogo – come nella maggior parte dei casi – solo dopo la procedura nei confronti dell’impresa o nell’ultima fase di quest’ultima, si pone un problema supplementare: la o le persone fisiche eventualmente esposte a un perseguimento penale non saranno state ancora individuate nel momento in cui, ad es. viene ordinato un provvedimento coercitivo contro l’impresa (art. 42 LCart). In questo caso le differenze procedurali tra la DPA, applicabile ai provvedimenti coercitivi eseguiti in applicazione della LCart (art. 42 cpv. 2), e il CPP portano al rischio di inutilizzabilità dei mezzi di prova raccolti in applicazione della DPA46.
46 Cfr. 247 CPP; 244 CPP vs 48-49 DPA.