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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine
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(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l‟assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all‟interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.
Art. 20 Mobilità personale
Gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:
(a) Facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili;
(b) Agevolare l‟accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o d‟animali addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili;
(c) Fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
(d) Incoraggiare gli organismi (i soggetti) che producono ausilii alla mobilità, strumenti e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.
Art. 21 Libertà di espressione e opinione e accesso all‟informazione
Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta, come definito dall‟Art. 2 della presente Convenzione. A questo fine gli Stati Parti:
(a) Mettono a disposizione delle persone con disabilità in forme accessibili e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi, le informazioni destinate al grande pubblico;
(b) Accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità, all‟uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta;
(c) Invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
(d) Incoraggiano i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;