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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine
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abilità all‟orientamento e alla mobilità e agevolare il sostegno visivo ravvicinato;
(b) Agevolare l‟apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell‟identità linguistica della comunità dei non udenti;
(c) Assicurare che l‟istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l‟individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale.
4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parti adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell‟istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l‟utilizzo di appropriati modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.
5. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all‟istruzione post-secondaria generale, alla formazione professionale, all‟istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l‟arco della vita senza discriminazioni e sulla base dell‟eguaglianza con gli altri.
A questo scopo, gli Stati Parti assicureranno che sia fornito un accomodamento adeguato alle persone con disabilità.
Art. 25 Salute
Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l‟accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare, gli Stati Parti dovranno:
(a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell‟area sessuale e di salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;
(b) Fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l‟intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane;
(c) Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone, comprese le aree rurali;
(d) Richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata, aumentando, tra l‟altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità,