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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine

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4. Uno Stato Parte che ha presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei rapporti successivi, ripetere l‟informazione fornita precedentemente. Durante la preparazione dei rapporti al Comitato, gli Stati Parti sono invitati a redigerli sulla base di criteri di apertura e trasparenza e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni stabilite nell‟articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che hanno influenzato il grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 36 Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato, che formula suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale sul rapporto come ritiene opportuno e li trasmette allo Stato Parte interessato. Questo Stato può rispondere dando al Comitato qualsiasi informazione ritenga utile. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni dagli Stati Parti in relazione all‟esecuzione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo per la presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l‟applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di informazioni non ufficiali di cui possa disporre, a meno ché il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà i rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti renderanno i loro rapporti disponibili al pubblico nei loro paesi e faciliteranno l‟accesso ai suggerimenti e raccomandazioni generali che riguardano questi rapporti.

5. Se lo ritiene necessario, il Comitato trasmetterà alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino un bisogno di consiglio o di assistenza tecnica, accompagnati all‟occorrenza da osservazioni e suggerimenti, concernenti la domanda perché possano darvi risposta.

Art. 37 Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato

1. Gli Stati Parti collaboreranno con il Comitato e assisteranno i suoi membri nell‟adempimento del loro mandato.

2. Nella sua relazione con gli Stati Parti, il Comitato accorderà ogni attenzione necessaria al modo di incrementare le capacità nazionali per l‟applicazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale.

Art. 38 La relazione del Comitato con altri organismi

Per promuovere l‟applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione.