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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine

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Art. 43 Consenso ad essere impegnato

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni regionali d‟integrazione firmatarie. Sarà aperta per l‟adesione a tutti gli Stati o Organizzazioni regionali d‟integrazione che non abbiano firmato la Convenzione.

Art. 44 Organizzazioni Regionali d‟Integrazione

1. Per “Organizzazione regionale d‟integrazione” si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione. Nei loro strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiareranno l‟estensione delle loro competenze nell‟ambito disciplinato da questa Convenzione. Successivamente, esse notificano al Depositario qualsiasi modifica sostanziale dell‟estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti agli “Stati Parti” nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell‟articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell‟articolo 47, qualsiasi strumento depositato da un‟Organizzazione regionale d‟integrazione non sarà tenuta in conto.

4. Le Organizzazione regionali d‟integrazione, relativamente a questioni rientranti nell‟ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di voto nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questa Convenzione. Tali Organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Art. 45 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d‟integrazione regionale che ratifica, confermando o aderendo formalmente alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di quello stesso strumento.

Art. 46 Riserve

1. Le riserve incompatibili con l‟oggetto e lo scopo della presente Convenzione non saranno ammesse.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Art. 47 Emendamenti

1. Qualunque Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottometterlo al Segretario Generale dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, chie-