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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine
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clutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell‟impiego, l‟avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l‟eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;
(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;
(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l‟impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;
(e) Promuovere le opportunità di impiego e l‟avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l‟assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro;
(f) Promuovere la possibilità di esercitare un‟attività indipendente, l‟imprenditorialità, l‟organizzazione di cooperative e l‟avvio di un‟attività in proprio;
(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
(h) Favorire l‟impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;
(i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;
(j) Promuovere l‟acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;
(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.
Art. 28 Adeguati livelli di vita e protezione sociale
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per proteggere e promuovere l‟esercizio di questo diritto senza discriminazione fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni fondata sulla disabili-