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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine

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dendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti e‟ sottoposto per approvazione all‟Assemblea Generale dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite ed a successiva accettazione a tutti gli Stati Parti dal Segretario Generale.

2. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno della data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti. Successivamente, l‟emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che l‟hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entrerà in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiungano i due terzi del numero degli Stati Parti.

Art. 48 Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta al Segretario Generale dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica dal Segretario Generale.

Art. 49 Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione sarà resa disponibile in formati accessibili.

Art. 50 Testi Autentici

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

(Seguono le firme)