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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine

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eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

6. La prima elezione si terrà non oltre sei mesi dopo l‟entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati entro due mesi. Nel termine di due mesi successivamente il Segretario Generale preparerà una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunicherà agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Saranno rieleggibili una sola volta. Comunque, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà alla fine dei due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi dei sei membri saranno tirati a sorte dal presidente della riunione prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.

8. L‟elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nominerà un altro esperto che possegga le qualifiche ed i requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti di questo articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.

11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà al Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convocherà la prima riunione.

12. I membri del Comitato riceveranno, con l‟approvazione dell‟Assemblea Generale, gli emolumenti prelevati dalle risorse dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall‟Assemblea, tenendo in considerazione l‟importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficeranno delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui Privilegi ed Immunità delle Nazioni Unite.

Art. 35 I rapporti degli Stati Parti

1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci i suoi obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall‟entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presenteranno rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed altri rapporti ogni volta che il Comitato li richieda.

3. Il Comitato deciderà le linee-guida applicabili al contenuto dei rapporti.