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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine
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(d) Fornire, ove esista, assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazioni all‟acquisto ed alla messa in comune di tecnologie d‟accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.
2. Quanto previsto da questo articolo non pregiudica gli obblighi che ogni Stato Parte ha assunto in virtù della presente Convenzione.
Art. 33 Applicazione a livello nazionale e monitoraggio
1. Gli Stati Parti, in conformità con il loro sistema di governo, devono designare uno o più punti di contatto per le questioni relative all‟applicazione della presente Convenzione, e si propongono opportunamente di creare o designare, in seno alla loro amministrazione, un dispositivo di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed a differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, dovranno mantenere, rafforzare, designare o istituire un proprio dispositivo, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l‟applicazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati Parti dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, dovranno essere coinvolte e pienamente partecipi al processo di monitoraggio.
Art. 34 Comitato sui diritti delle persone con disabilità
1. Sarà istituito un Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità (d‟ora in poi chiamato “il Comitato”), che svolgerà le funzioni qui di seguito indicate.
2. Il Comitato sarà costituito, dal momento dell‟entrata in vigore della presente Convenzione, da 12 esperti. Dopo sessanta ratifiche o adesioni alla Convenzione, saranno aggiunti 6 membri al Comitato, che avrà la composizione massima di 18 (diciotto) membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo coperto dalla presente Convenzione. Quando designano i loro candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in considerazione le disposizioni stabilite nell‟articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.
4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione una equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.
5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto in una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati Parti convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. A queste riunioni, il cui “quorum” è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono