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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine
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(a) Le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell‟esame dell‟applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nello scopo del loro mandato. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e tutti gli altri organismi competenti a fornire consigli specialistici sull‟applicazione della Convenzione in aree che rientrano nell‟ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull‟applicazione della Convenzione nei settori che ricadano nel campo delle loro attività.
(b) Il Comitato, come prevede il suo mandato, consulterà, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui Diritti Umani, in vista di assicurare nella stesura dei rapporti la concordanza delle rispettive linee-guida, con i suggerimenti e le rispettive raccomandazioni generali di questi e di evitare la duplicazione e sovrapposizione nell‟esercizio delle loro funzioni.
Art. 39 Rapporto del Comitato
Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all‟Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può dare dei suggerimenti e fare raccomandazioni generali basati sull‟esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel Rapporto del Comitato insieme con i commenti, se ve ne siano, degli Stati Parti.
Art. 40 Conferenza degli Stati Parti
1. Gli Stati Parti s‟incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti in modo da prendere in considerazione qualsiasi questione che riguardi l‟applicazione della presente Convenzione.
2. Non oltre sei mesi dall‟entrate in vigore della presente Convenzione, la Conferenza degli Stati Parti sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le riunioni successive saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.
Art. 41 Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.
Art. 42 Firma
La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e dalle Organizzazioni d‟integrazione regionale alla sede dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.