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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine
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Art. 9 Accessibilità
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l‟accesso all‟ambiente fisico, ai trasporti, all‟informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l‟identificazione e l‟eliminazione di ostacoli e barriere all‟accessibilità, si applicheranno, tra l‟altro a:
(a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.
2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:
(a) Sviluppare, promulgare e monitorare l‟applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l‟accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;
(b) Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell‟accessibilità per le persone con disabilità;
(c) Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell‟accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;
(d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
(e) Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l‟accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
(f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;
(g) Promuovere l‟accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
(h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.
Art. 10 Diritto alla vita
Gli Stati Parte riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l‟effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.