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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine

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tà, e prenderanno misure appropriate per tutelare e promuovere l‟esercizio di questo diritto, includendo misure per:

(a) Assicurare alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e assicurare loro l‟accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità, che siano appropriati ed a costi contenuti;

(b) Assicurare l‟accesso delle persone con disabilità, in particolare alle donne e alle ragazze con disabilità e alle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

(c) Assicurare alle persone con disabilità e delle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l‟accesso all‟aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, il sostegno psicologico, l‟assistenza finanziaria e le terapie respiratorie;

(d) Assicurare l‟accesso delle persone con disabilità ai programmi abitativi pubblici;

(e) Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il pensionamento.

Art. 29 Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati Parti devono garantire alle persone con disabilità diritti politici e l‟opportunità di goderne su base di eguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

(a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l‟opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l‟altro :

(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

(ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi alle elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando il ricorso a nuove tecnologie ed ad ausilii appropriati;

(iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandoli a farsi assistere da parte di una persona a loro scelta per votare.

(b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo: