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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 26 pagine

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(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;

(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell‟organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Art. 31 Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e di ricerca, che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo di dare effetto alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà:

(a) Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata e della famiglia delle persone con disabilità;

(b) Essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l‟uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in accordo con il presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera appropriata, e dovranno essere utilizzate per aiutare a valutare l‟adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti della presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità nell‟esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicurano la loro accessibilità alle persone con disabilità ed agli altri.

Art. 32 Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l‟importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprendono appropriate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove sia appropriato, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l„altro:

(a) Fare in modo che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, sia inclusiva delle persone con disabilità ed a loro accessibile;

(b) Facilitare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche di riferimento;

(c) Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell‟accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;