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Consultazione 2010/14: Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera · 89 pagine

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RAPOLSIC: Progetto, 14 aprile 2010 Pagina 7

biettivi.1 Inoltre, riguardano la politica di sicurezza le catastrofi naturali e le catastrofi tecnologiche, anche se non sono originate da alcuna intenzione ostile.

La Confederazione e i Cantoni disciplinano le misure nei rispettivi ambiti di competenza e provvedono anche a coordinarle tra loro. Finora il Consiglio federale si è espresso soltanto sulla politica di sicurezza della Confederazione. Esso non può infatti determinare la politica di sicurezza dei Cantoni e dei Comuni o dare loro direttive in proposito. I Cantoni e i Comuni hanno però evidenziato che anche i loro sforzi tesi a salvaguardare la sicurezza pubblica sono da considerarsi parte integrante della politica di sicurezza, ossia quale politica di sicurezza cantonale e comunale. Nel presente rapporto si dà seguito a questa esigenza. Le misure statali dei vari livelli miranti a garantire la sicurezza della Svizzera e della sua popolazione possono quindi essere presentate in modo più completo e più comprensibile per i cittadini.

Sostanzialmente lo scopo della politica di sicurezza è di garantire che la Svizzera disponga dei mezzi e delle procedure necessari per salvaguardare e rafforzare la sua autodeterminazione, nonché per prevenire eventuali danni arrecati al Paese, alla sua popolazione e ai suoi interessi, così come per gestire le catastrofi naturali e tecnologiche. Questi mezzi devono essere impiegati in modo efficiente, efficace e oculato. La capacità operativa della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni deve essere garantita in ogni momento. Ciò implica l'acquisizione coordinata di informazioni, un coordinamento tra i vari dipartimenti federali nonché tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, come pure una suddivisione dei compiti tra le forze civili e quelle militari.

Politica e diritto sono due realtà indissolubilmente legate. La politica plasma il diritto, ma d’altra parte essa deve anche attenersi al diritto costituzionale e al diritto internazionale pubblico vigenti (oppure può modificarli soltanto seguendo procedure legali predefinite). Sicurezza pubblica, vale a dire in generale la sicurezza interna ed esterna del Paese, significa in sostanza, da un lato, sicurezza dell’ordinamento costituzionale e giuridico interno e, dall’altro, sicurezza dell’ordinamento internazionale di pace e del diritto internazionale pubblico nei rapporti tra le nazioni. Di conseguenza la politica di sicurezza deve essere chiara, attendibile, legittimata e definita giuridicamente in modo conforme alla Costituzione. Diritto e politica in materia di sicurezza si occupano del compito fondamentale originario e peculiare dello Stato, anche dello Stato odierno. Il loro obiettivo consiste nell'attenuare la violenza e i conflitti e nel proteggere da pericoli di ogni genere. Devono dimostrare la loro validità in particolare in situazioni critiche. Perciò non devono poter essere interpretate in modo contraddittorio o addirittura essere strutturate in modo potenzialmente conflittuale. Il diritto in materia di sicurezza deve garantire la massima certezza giuridica costituzionale anche in situazioni straordinarie o di particolare urgenza. La grande vulnerabilità odierna e la forte dipendenza del nostro Stato e della nostra economia dagli sviluppi in atto sul piano interstatale e internazionale impongono al diritto di evolvere in funzione dei problemi e allo stesso tempo in maniera ampia e globale, difendendo in particolare i diritti e le libertà fondamentali dell’essere umano e garantendo protezione da molteplici pericoli.

1 Quest'ultimo aspetto riguarda per es. la criminalità organizzata. Sebbene non abbiano direttamente l'intenzione di danneggiare la Svizzera, simili organizzazioni accettano comunque il rischio che le loro attività possano arrecare danni allo Stato, all'economia e alla società.