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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 9 pagine
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Art. 25 Disposizioni transitorie
1 L’autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all’articolo 61 LPP.
2 L’ordinanza del 17 ottobre 19845 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell’UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza.
3 Nell’anno del trasferimento della vigilanza la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. L’UFAS si fonda sull’ultimo rapporto annuale fornitogli dall’istituto. Fissa la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all’istituto.
4Fino alla fine dell’anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all’articolo 7 è dovuta dall’UFAS alla Commissione di alta vigilanza.
5L’UFAS trasferisce la vigilanza sull’istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa la data del trasferimento al più tardi a questo termine. L’autorità cantonale di vigilanza competente è determinata in base alla sede dell’istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all’Ufficio del registro di commercio per il cambiamento dell’iscrizione.
Art. 26
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
… 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, …
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova