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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 9 pagine
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f. fusione 1000 – 30 000
g. provvedimenti di vigilanza 200 – 50 000
h. abilitazione dei periti in materia di previdenza 500 – 1 000 professionale
2 Gli emolumenti sono fissati tra l’importo inferiore e quello superiore in funzione dell’onere lavorativo. Per il calcolo in funzione dell’onere lavorativo si applica una tariffa oraria di 250 franchi.
Art. 10 Emolumento straordinario
1 Se si procede a un’ispezione straordinaria o ad accertamenti onerosi perché un’autorità di vigilanza ne ha dato motivo, a seconda dell’onere lavorativo è riscossa una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.
2 Se si procede a una revisione straordinaria, a un controllo straordinario o ad accertamenti onerosi perché il fondo di garanzia, l’istituto collettore o una fondazione d’investimento ne ha dato motivo, a seconda dell’onere lavorativo è riscossa una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.
Art. 11 Ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Sezione 4: Disposizioni per la costituzione di istituti della previdenza professionale
Art. 12 Documenti da fornire prima della costituzione
1 Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono fornire per verifica all’autorità di vigilanza, prima dell’atto di fondazione e dell’iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all’assunzione della vigilanza e all’eventuale registrazione.
2Devono fornire in particolare i seguenti documenti:
a. il progetto dell’atto di fondazione o degli statuti;
b. informazioni sui promotori;
c. informazioni sugli organi;
d. il progetto dei regolamenti, segnatamente del regolamento di previdenza, del regolamento concernente l’organizzazione e del regolamento d’investimento;