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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 9 pagine
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Art. 19 Parità nell’organo supremo
Elezioni paritetiche ordinarie sono svolte non appena a un istituto collettivo o comune sono affiliati almeno 50 datori di lavoro, al più tardi però due anni dopo l’emanazione della decisione relativa all’assunzione della vigilanza.
Art. 20 Modifica dell’attività
1 Se l’attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l’organo supremo lo notifica all’autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell’istituto è garantita.
2 È considerata modifica importante segnatamente la variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o del numero degli assicurati in un periodo di 12 mesi.
Sezione 6: Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d’investimento
Art. 21 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione
Oltre ai documenti di cui all’articolo 12 capoversi 2 e 3 le fondazioni d’investimento devono fornire i documenti seguenti:
a. il piano d’affari;
b. i prospetti necessari.
Art. 22 Patrimonio di dotazione
Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d’investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione
1L’ordinanza del 29 giugno 19833 concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione è abrogata.
2L’ordinanza del 17 ottobre 19844 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale è abrogata con effetto al 31 dicembre 2014.
3Le Istruzioni del Consiglio federale del 10 giugno 2005 concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d’istituti collettivi o comuni sono abrogate.
Art. 24 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.