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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 9 pagine

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Art. 19 Parità nell’organo supremo

Elezioni paritetiche ordinarie sono svolte non appena a un istituto collettivo o comune sono affiliati almeno 50 datori di lavoro, al più tardi però due anni dopo l’emanazione della decisione relativa all’assunzione della vigilanza.

Art. 20 Modifica dell’attività

1 Se l’attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l’organo supremo lo notifica all’autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell’istituto è garantita.

2 È considerata modifica importante segnatamente la variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o del numero degli assicurati in un periodo di 12 mesi.

Sezione 6: Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d’investimento

Art. 21 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all’articolo 12 capoversi 2 e 3 le fondazioni d’investimento devono fornire i documenti seguenti:

a. il piano d’affari;

b. i prospetti necessari.

Art. 22 Patrimonio di dotazione

Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d’investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

1L’ordinanza del 29 giugno 19833 concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione è abrogata.

2L’ordinanza del 17 ottobre 19844 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale è abrogata con effetto al 31 dicembre 2014.

3Le Istruzioni del Consiglio federale del 10 giugno 2005 concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d’istituti collettivi o comuni sono abrogate.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

3 RS 831.435.1

4 RS 831.435.2