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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 9 pagine

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e. informazioni sul genere e sull’estensione di eventuali misure di sicurezza supplementari (contratto di assicurazione) o sull’importo delle riserve tecniche;

f. la dichiarazione di accettazione dell’ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale;

g. i progetti dei contratti di amministrazione e dei contratti di amministrazione del patrimonio, per quanto questi mandati siano affidati a terzi;

h. il progetto delle disposizioni dei contratti di lavoro, per quanto l’istituto si occupi esso stesso dell’amministrazione o dell’amministrazione del patrimonio.

3 Ai fini della verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all’autorità di vigilanza i documenti seguenti:

a. per le persone fisiche: informazioni riguardanti cittadinanza, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto del casellario giudiziale;

b. per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un’attestazione corrispondente, una descrizione dell’attività, della situazione finanziaria e, all’occorrenza, della struttura del gruppo, nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

Art. 13 Verifica da parte delle autorità di vigilanza

1 L’autorità di vigilanza verifica se l’organizzazione prevista, la gestione, nonché l’amministrazione e l’investimento del patrimonio sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari, in particolare se la struttura organizzativa, i processi e le suddivisioni dei compiti sono disciplinati in modo chiaro e sufficiente e se l’articolo 51b capoverso 2 LPP e l’articolo 48h OPP 2 sono adempiuti.

2 Nel verificare i regolamenti di previdenza l’autorità di vigilanza controlla in particolare che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento si basino su un rapporto del perito in materia di previdenza professionale dal quale risulti che l’equilibrio finanziario è garantito.

3 Nel verificare l’integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare:

a. delle condanne penali la cui iscrizione nel casellario giudiziale svizzero non è stata eliminata;

b. degli attestati di carenza beni esistenti;

c. dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.

Art. 14 Presentazione dei rapporti dopo la costituzione

L’autorità di vigilanza può prevedere per l’istituto di previdenza, nella fase iniziale, scadenze inferiori a un anno per la presentazione dei rapporti.