Progetto

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

4 L’elenco è pubblicato in Internet.

Art. 4 Modifica dell’elenco

1 L’istituto di previdenza registrato che vuole limitare la sua attività alla previdenza sovraobbligatoria deve chiedere all’autorità di vigilanza di essere cancellato dal registro della previdenza professionale e di essere iscritto nella lista. Deve inoltre presentare un rapporto finale all’autorità di vigilanza. Rimane iscritto nel registro fintanto che il rapporto non è stato approvato.

2L’istituto che viene liquidato o trasferisce la sua sede in un altro Cantone nel quale è competente un’altra autorità di vigilanza deve chiedere all’autorità di vigilanza di essere cancellato dall’elenco. Deve inoltre presentare un rapporto finale all’autorità di vigilanza. L’iscrizione non viene cancellata e l’istituto rimane soggetto alla stessa autorità di vigilanza fintanto che il rapporto non è stato approvato.

Sezione 3: Alta vigilanza

Art. 5 Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza

1 I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono essere:

a. in rapporto di lavoro o di mandato con il fondo di garanzia, l’istituto collettore o una fondazione d’investimento;

b. membri della presidenza o della direzione di un’unione o associazione attiva nel settore della previdenza professionale, ad eccezione dei due rappresentanti dei partner sociali;

c. membri della direzione o del consiglio di amministrazione di una compagnia di assicurazioni, di una banca o di un’altra impresa attiva nel settore della previdenza professionale;

d. impiegati presso un’autorità di vigilanza, l’Amministrazione federale o un’amministrazione cantonale;

e. membri di un Governo cantonale;

f. giudici nel settore delle assicurazioni sociali;

g. membri della Commissione federale della previdenza professionale.

2 I membri della Commissione di alta vigilanza devono ricusarsi se nel singolo caso vi è un conflitto d’interessi personale o d’affari.

Art. 6 Costi

1 I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti dalla vigilanza sul sistema e dall’attività di alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, nonché dei costi risultanti dall’attività di vigilanza diretta sulle fondazioni d’investimento, sul fondo di garanzia e sull’istituto collettore. Tra i costi