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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 9 pagine

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Sezione 5: Disposizioni particolari per la costituzione di istituti collettivi e comuni

Art. 15 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all’articolo 12 capoversi 2 e 3 gli istituti collettivi e comuni devono fornire i documenti seguenti:

a. il progetto del contratto d’affiliazione;

b. l’attestazione del patrimonio iniziale (art. 17);

c. la dichiarazione di garanzia (art. 18);

d. il piano d’affari.

Art. 16 Attività prima dell’assunzione della vigilanza

L’istituto collettivo o comune non può concludere contratti d’affiliazione fintanto che l’autorità di vigilanza non ha emanato la decisione relativa all’assunzione della vigilanza.

Art. 17 Patrimonio iniziale

L’autorità di vigilanza verifica se il patrimonio iniziale è sufficiente. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d’amministrazione e d’organizzazione e le altre spese d’esercizio prevedibili nei primi due anni.

Art. 18 Garanzia

1 L’autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l’istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o di una garanzia di una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.

2 La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L’autorità di vigilanza può aumentare l’importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell’importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d’affiliazione e la loro durata contrattuale minima.

3 Si fa uso della garanzia se prima della sua scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell’istituto e non è escluso che i destinatari o terzi subiscano un danno e/o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l’obbligo di garanzia alla prima ingiunzione di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere un’ingiunzione di pagamento.

4 Una garanzia non è necessaria in presenza di misure di sicurezza supplementari che coprono tutti i rischi (contratto di assicurazione integrale), sono indenunciabili e hanno una durata di almeno cinque anni.