Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/32: Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Sotto la spinta delle discussioni di allora, già nel marzo del 2007 il Parlamento ha proceduto ad un primo adeguamento dell’articolo 8 LEne in relazione aglio apparecchi elettrici. Con la presente modifica di legge, si intende rendere più flessibile anche il principio dell’attribuzione della priorità alla ricerca di soluzioni consensuali attraverso accordi sugli obiettivi. Il Consiglio federale viene così messo in condizione di poter reagire in modo adeguato agli sviluppi del mercato o a corrispondenti modifiche della legislazione estera.

1.1.3 La regolamentazione prevista dal nuovo articolo 8

La mozione 07.35601 della CAPTE-N del 4 settembre 2007, nel frattempo trasmessa, chiedeva un’inversione della priorità delle misure esistenti. Il Consiglio federale deve disporre, per principio, della competenza di fissare direttamente i requisiti minimi. Può derogare da questo principio a condizione che il settore imbocchi su propria iniziativa la via degli accordi sugli obiettivi, si orienti alle migliore tecnologie disponibili e rispetti effettivamente i valori obiettivo concordati. Si è già in parte potuto tenere conto delle richieste della mozione nel piano d’azione del Consiglio federale. Gli obiettivi del Parlamento e del Consiglio federale sono quindi coincidenti. Tuttavia, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno rilevato la necessità di intervenire in modo più incisivo in particolare per quanto riguarda le questioni della gerarchizzazione degli approcci e dell’obbligo del settore di orientarsi alle migliori tecnologie. La presente modifica di legge tiene conto proprio di questo aspetto.

Inoltre essa consente un rapido allineamento della legislazione svizzera agli sviluppi e agli standard internazionali, in particolare a quelli dell’UE.

1.1.4 Trattazione nelle Camere federali

In seno alle Camere federali, la maggioranza dei deputati ritiene che la modifica proposta dell’articolo 8 della legge sull’energia consenta di snellire la procedura di esecuzione. Ciò riguarda sia il raggiungimento di accordi sui valori obiettivo, sia la definizione di esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie.

Nella discussione, una minoranza di deputati ha avanzato riserve in merito alla compatibilità di prescrizioni più severe in materia di efficienza con la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Concretamente, il timore riguardava il fatto che prescrizioni più severe potessero essere imposte solamente derogando al principio del Cassis-de-Dijon. La maggioranza dei deputati delle Camere federali ha tuttavia riconosciuto che l’utilità di possibili guadagni di efficienza (e quindi anche della protezione dell’ambiente naturale) può giustificare deroghe al principio del Cassis-de-Dijon. Le esperienze fatte finora hanno dimostrato che il Consiglio federale, in linea generale, è molto interessato alla ricerca di soluzioni consensuali con il settore e all’armonizzazione delle prescrizioni con l’UE.

1 Mo 07.3560 della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia CN, Aumento dell’efficienza energetica. Modifica dell’articolo 8 della legge sull’energia