Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/32: Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia · 9 pagine

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1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

L’esperienza insegna che nel settore dell’efficienza energetica le norme di legge esistenti non sono sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati. In considerazione della rapida espansione sul mercato di apparecchi particolarmente inefficienti dal punto di vista energetico il Parlamento e il Consiglio federale ritengono che l’emanazione diretta di prescrizioni sia l’unica via percorribile.

1.4.1 Procedura di consultazione

[La procedura di consultazione si svolge da fine ottobre 2010 al 7 gennaio 2011. In questa sede si renderà conto dei risultati di tale procedura.]

1.5 Armonizzazione di compiti e aspetti finanziari

Con la modifica dell’articolo 8 LEne, il Consiglio federale viene sgravato dall’obbligo di negoziare accordi sugli obiettivi con i diversi settori. Questi sforzi si sono rivelati in passato poco proficui e problematici anche per i settori interessati. Nonostante ciò, non si intende rinunciare per principio allo strumento degli accordi volontari. Tuttavia, l’onere di prendere l’iniziativa e la responsabilità della stipula di accordi volontari sugli obiettivi di efficienza vengono attribuiti sistematicamente alle imprese e ai settori interessati.

La modifica dell’articolo 8 LEne permette di aumentare, nel loro complesso, la trasparenza e l’efficacia dell’esecuzione della LEne.

Dal punto di vista economico, la prevista modifica dell’articolo 8 LEne ha effetti positivi a diversi livelli. Promuove l’innovazione e rafforza quindi la competitività a lungo termine delle imprese svizzere. Ulteriori considerazioni sulle conseguenze economiche sono riportate al capitolo 3.3

1.6 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Con l’introduzione della Direttiva 2005/32/CE4, l’UE ha effettuato, già nel 2005, un cambiamento della strategia di esecuzione analogo a quello che si avrà in Svizzera con la prevista modifica dell’articolo 8 LEne. Secondo la direttiva UE, di regola devono essere definiti requisiti per la progettazione ecocompatibile. Gli accordi sugli obiettivi possono avere la precedenza a condizione che permettano di raggiungere in modo più rapido e meno costoso gli obiettivi prefissati.

In tutto il mondo, e in particolare nell’UE, vengono costantemente definite e inasprite prescrizioni concernenti l’efficienza energetica. Affinché il Consiglio federale, se necessario, possa procedere all’adeguamento della legislazione svizzera alle prescrizioni in materia, è auspicabile una procedura per quanto possibile rapida.

4 Direttiva 2005/32/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L

191 del 22.7.2005, pag. 29