Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/32: Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia · 9 pagine

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Art. 8 cpv. 2 LEne (nuovo)

La libertà d’azione del settore deve essere mantenuta anche con il nuovo articolo 8. Per questo, con l’articolo 8 capoverso 2 LEne (nuovo), viene data al Consiglio federale la possibilità di rinunciare all’emanazione di prescrizioni secondo l’articolo 8 capoverso 1 LEne (nuovo). Inoltre il Consiglio federale può continuare a svolgere un ruolo di intermediario, attraverso il DATEC, nella ricerca di accordi sugli obiettivi, se ciò appare utile al raggiungimento di questi ultimi. Viene mantenuta anche la possibilità di introdurre strumenti economici, conformemente all’art. 8 cpv. 4 LEne (vecchio).

Art. 8 cpv. 3 e 4 LEne (vecchi) (abrogati)

Le disposizioni dell’articolo 8 capoversi 3 e 4 LEne (vecchi) sono state integrate nei capoversi 1 e 2 del nuovo articolo oppure cancellate.

Art. 8 cpv. 3 LEne (nuovo)

Nell’emanare le proprie prescrizioni, il Consiglio federale non tiene conto solo delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni tecniche riconosciute, ma si orienta ora anche alle migliori tecnologie disponibili. Il Consiglio federale, quindi, nell’emanare le sue prescrizioni, deve orientarsi alle norme e alle raccomandazioni che tengono conto delle più recenti tecnologie e non a quelle che si basano su tecnologie superate.

Art. 8 cpv. 5 LEne (nuovo)

Anche gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, fabbricati o importati per uso proprio commerciale o professionale devono poter essere assoggettati dal Consiglio federale alle esigenze relative alla commercializzazione. Si pensi, per esempio, agli apparecchi importati direttamente dagli acquirenti finali per essere utilizzati nella loro azienda. Non ricadono in questa fattispecie, per esempio, gli apparecchi importati direttamente dagli acquirenti finali per essere utilizzati nelle loro economie domestiche. L'assoggettamento alle esigenze relative alla commercializzazione anche di questo genere di uso proprio per scopi privati sarebbe sproporzionato. Anche la legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) equipara alla commercializzazione solo l'uso proprio di un prodotto a scopo commerciale o professionale (cfr. art. 2 cpv. 3 LSPro).

3 Conseguenze

3.1 Conseguenze per la Confederazione

L’emanazione diretta di prescrizioni da parte del Consiglio federale consente un’esecuzione più rapida ed incisiva delle misure di efficienza energetica. Il lavoro dell’Amministrazione federale ne risulta più efficiente. Infine, il Consiglio federale è in grado di reagire più rapidamente e in modo più adeguato all’evoluzione dei mercato e agli sviluppi internazionali nell’ambito della politica energetica.