Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/32: Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia · 9 pagine

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Per indicazioni sulle conseguenze finanziarie per la Confederazione si rimanda al capitolo 1.5.

3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

L’esecuzione delle misure di efficienza nel settore degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi prodotti in serie è già oggi di competenza del Consiglio federale e lo resterà anche con la modifica dell’articolo 8 LEne. Non sono attese conseguenze per Cantoni e Comuni.

3.3 Conseguenze per l’economia

Le misure di aumento dell’efficienza hanno senso sia dal punto di vista ecologico che da quello economico. Lo dimostrano le esperienze fatte con le attuali prescrizioni in materia di efficienza, che presentano un bilancio economico senz’altro positivo: gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’acquisto di apparecchi più efficienti sono risultati in ogni caso inferiori ai risparmi resi possibili dal minor consumo di energia.

Gli effetti potranno tuttavia essere quantificati in modo preciso solamente quando saranno elaborati i dettagli della nuova ordinanza.

D’altro canto, la stipulazione di accordi volontari su obiettivi di efficienza offre alle imprese e ai settori la possibilità di posizionarsi in modo convincente sul mercato e di mettersi in evidenza rispetto alla concorrenza nazionale ed estera. Dalla nuova regolamentazione trarranno profitto le aziende che sviluppano e producono impianti, apparecchi e veicoli ottimizzati sotto il profilo energetico. Stabilendo una strategia di ”best practice“, la modifica dell’articolo 8 promuove l’innovazione e la competitività dell’economia svizzera.

Per i consumatori, le modifiche dovrebbero avere ripercussioni positive dal punto di vista finanziario, soprattutto se si prende in considerazione l’intero ciclo di vita degli apparecchi, impianti e veicoli. L’esperienza insegna che eventuali maggiori costi al momento dell’acquisto degli apparecchi sono più che compensati dai risparmi a livello dei costi d’esercizio. Tutte le prescrizioni finora emanate per l’aumento dell’efficienza energetica degli apparecchi hanno complessivamente comportato risparmi per i consumatori5. Ulteriori indicazioni sugli effetti economici sono riportate al capitolo 1.5.

5 Per es., confrontando due comuni frigoriferi, uno di classe A e l’altro di classe A+, sulla base delle attuali condizioni di mercato (prezzo lordo, rispettivamente 2090.- Fr. e 2170.- Fr.; sconto sul prezzo lordo: 30%, prezzo dell’energia elettrica: 20 ct. /kWh, durata di vita10 a) si ottiene un risparmio pari al 2,5 % del prezzo d’acquisto.