Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/32: Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia · 9 pagine
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Le prescrizioni in materia di efficienza emanate dall’UE devono poter essere recepite rapidamente. Le misure basate sul nuovo articolo 8 saranno concretizzate nella modifica dell’ordinanza sull’energia OEn. In singoli casi potranno rendersi necessarie deroghe alla legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), cioè al principio del Cassis-de-Dijon in essa contenuto. Ciò è tuttavia possibile solamente se sono rispettati i criteri di cui all’articolo 4 capoverso 3 e 4 della LOTC, cioè se interessi pubblici preponderanti rendono necessaria una regolamentazione speciale, se tale regolamentazione non costituisce né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi e se è rispettato il principio di proporzionalità. Per misure volte all’aumento dell’efficienza energetica, la protezione dell’ambiente naturale può costituire un interesse sufficiente a giustificare una deroga, come ribadito dal Consiglio federale nel suo decreto del 19 maggio 2010 sull’entrata in vigore della LOTC del 12 giugno 2009 (cfr. anche art. 4 cpv. 4 lett. c. LOTC).
1.7 Attuazione
L’attuazione dell’articolo 8 LEne sarà concretizzata nell’ordinanza sull’energia (OEn). Per la definizione di corrispondenti esigenze relative alla commercializzazione la competenza è del Consiglio federale.
2 Spiegazioni in merito alle singole disposizioni
Il presente progetto di legge era già sostanzialmente pronto al momento dell’elaborazione della mozione e del relativo parere del Consiglio federale. Tale progetto è stato poi integrato con elementi emersi dalle discussioni nelle Camere federali.
Art. 8 cpv. 1 LEne (nuovo)
Con l’inserimento delle esigenze relative alla commercializzazione nel capoverso 1 lettera c (nuovo), al Consiglio federale è attribuita esplicitamente la competenza di emanare direttamente i corrispondenti valori limite, quindi senza che sia prima necessario stipulare accordi fra il DATEC e i produttori o gli importatori. In tal modo si tiene conto del principale obiettivo della mozione trasmessa.
La specificazione per gli apparecchi elettrici relativa al valore limite per il consumo massimo ammesso in modalità standby, nell’ultimo periodo dell’articolo 8 capoverso 1 lettera c (nuovo), è ripreso, per ragioni di sistematica, dall’attuale articolo 8 capoverso 3 (vecchio). Con la rinuncia alla limitazione riguardante gli apparecchi “dal consumo elettrico considerevole, ampiamente diffusi e tecnicamente aggiornati” (attuale art. 8, cpv. 3), le competenze del Consiglio federale sono disciplinate in modo trasparente ed esaustivo.
Complessivamente, viene incrementata l’importanza dell’articolo 8 quale strumento del Consiglio federale per un’azione lungimirante.