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Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine
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N. 1.3 Iscrizione all’esame
1Chiunque intende sostenere una prova d’esame di cui al numero 1.2 lettere a-c ed f invia alla Commissione della formazione l’iscrizione all’esame.
2All’iscrizione all’esame di cui al capoverso 1 occorre allegare:
a. l’attestato che certifica la fine degli studi;
b. i giustificativi del perfezionamento teorico e pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione.
3La Commissione della formazione decide circa l’ammissione del candidato alle prove d’esame di cui al numero 1.2 lettere a-c ed f.
4Chiunque intende sostenere la prova d’esame di cui al numero 1.2 lettera d invia al competente veterinario cantonale l’iscrizione all’esame. All’iscrizione all’esame occorre allegare il giustificativo del perfezionamento pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione. Il veterinario cantonale decide circa l’ammissione del candidato alla prova d’esame.
5Chiunque intende sostenere la prova d’esame di cui al numero 1.2 lettera e invia al competente responsabile dell’azienda di macellazione l’iscrizione all’esame. All’iscrizione all’esame occorre allegare il giustificativo del perfezionamento pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione. Il responsabile dell’azienda di macellazione decide circa l’ammissione del candidato alla prova d’esame.
N. 2.2 lett. c
c. una prova orale d’esame per verificare le conoscenze relative alla sfera di competenza del veterinario ufficiale dirigente.
N. 2.3 Iscrizione all’esame
1Chiunque intende sostenere l’esame di cui al numero 2.2. invia alla Commissione della formazione l'iscrizione all'esame.
2All'iscrizione all'esame occorre allegare:
a. l’attestato che certifica la fine degli studi nonché gli attestati di capacità già ottenuti che sono richiesti dalla presente ordinanza.
b. i giustificativi del perfezionamento teorico e pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione.
3La Commissione della formazione decide circa l’ammissione del candidato all’esame.