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Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine

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Art. 17 Compiti e competenze

1La Commissione della formazione ha i seguenti compiti:

a. nomina una commissione d’esame;

b. è responsabile del budget e delle finanze;

c. stabilisce gli obiettivi del perfezionamento di cui all’articolo 7 e li adegua alle nuove conoscenze acquisite;

d. riconosce i centri di perfezionamento e i corsi per il perfezionamento di cui all’articolo 7;

e. stabilisce i criteri che devono soddisfare le attività di perfezionamento di cui all’articolo 9;

f. riconosce le attività di perfezionamento svolte all’estero;

g. accorda le dispense di cui all’articolo 7 capoverso 2.

h. nell’ambito delle sue competenze secondo l’allegato 1 decide circa l’ammissione dei candidati alle prove d’esame;

i. rilascia gli attestati di capacità;

j. redige un rapporto annuale destinato all’UFV e ai Cantoni.

2Essa può:

a. concludere contratti di prestazioni con i centri di perfezionamento;

b. offrire attività di perfezionamento.

Art. 18 Indennità

1I membri della Commissione della formazione sono indennizzati conformemente agli articoli 8l-8t dell’ordinanza del 25 novembre 19988 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2I membri della commissione d’esame e gli esperti sono indennizzati alla stregua dei membri delle commissioni politico-sociali extraparlamentari conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Essi sono classificati nella categoria S3.

Art. 19

1Concerne soltanto la versione tedesca.

2I costi scoperti del perfezionamento sono assunti in parti uguali dalla Confederazione e dai Cantoni.

8 RS 172.010.1