Progetto
Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Art. 17 Compiti e competenze
1La Commissione della formazione ha i seguenti compiti:
a. nomina una commissione d’esame;
b. è responsabile del budget e delle finanze;
c. stabilisce gli obiettivi del perfezionamento di cui all’articolo 7 e li adegua alle nuove conoscenze acquisite;
d. riconosce i centri di perfezionamento e i corsi per il perfezionamento di cui all’articolo 7;
e. stabilisce i criteri che devono soddisfare le attività di perfezionamento di cui all’articolo 9;
f. riconosce le attività di perfezionamento svolte all’estero;
g. accorda le dispense di cui all’articolo 7 capoverso 2.
h. nell’ambito delle sue competenze secondo l’allegato 1 decide circa l’ammissione dei candidati alle prove d’esame;
i. rilascia gli attestati di capacità;
j. redige un rapporto annuale destinato all’UFV e ai Cantoni.
2Essa può:
a. concludere contratti di prestazioni con i centri di perfezionamento;
b. offrire attività di perfezionamento.
Art. 18 Indennità
1I membri della Commissione della formazione sono indennizzati conformemente agli articoli 8l-8t dell’ordinanza del 25 novembre 19988 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2I membri della commissione d’esame e gli esperti sono indennizzati alla stregua dei membri delle commissioni politico-sociali extraparlamentari conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Essi sono classificati nella categoria S3.
Art. 19
1Concerne soltanto la versione tedesca.
2I costi scoperti del perfezionamento sono assunti in parti uguali dalla Confederazione e dai Cantoni.