Progetto
Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine
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N. 3.1 cpv. 2
2Il candidato deve essere assistito da un veterinario ufficiale.
N. 3.2 Esame
L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:
a. una prova scritta d’esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico;
b. una prova orale d’esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico; e
c. una prova pratica d’esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico.
N. 3.3 Iscrizione all’esame
1Chiunque intende sostenere una prova d’esame di cui al numero 3.2. lettere a e b invia alla Commissione della formazione l'iscrizione all'esame.
2All’iscrizione all’esame di cui al capoverso 1 occorre allegare:
a. l’attestato che certifica la fine degli studi;
b. i giustificativi del perfezionamento teorico o la dispensa da parte della Commissione della formazione.
3La Commissione della formazione decide circa l’ammmissione del candidato alle prove d’esame di cui al numero 3.2 lettere a e b.
4Chiunque intende sostenere la prova d’esame di cui al numero 3.2 lettera c invia al competente veterinario cantonale l’iscrizione all’esame. All’iscrizione all’esame occorre allegare il giustificativo del perfezionamento pratico o la dispensa da parte della Commissione della formazione. Il veterinario cantonale decide circa l’ammissione del candidato alla prova d’esame.
N. 4.1.1 cpv. 2
Abrogato
N. 4.1.3 cpv. 1
1L'esame viene valutato assegnando tre note e comprende:
a. una prova scritta d’esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico;
b. una prova orale d’esame per verificare le conoscenze del candidato nel rispettivo settore specifico; e