Progetto
Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine
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Art. 8 cpv. 1
1Le conoscenze pratiche e teoriche del perfezionamento di cui all’articolo 7 devono essere acquisite nei centri di perfezionamento riconosciuti dalla Commissione della formazione.
Art. 9 Garanzia della qualità
Le persone nel Servizio veterinario pubblico devono aggiornare le loro conoscenze partecipando regolarmente a corsi di perfezionamento e tenersi al corrente sugli ultimi sviluppi della situazione. Esse sono obbligate a partecipare ogni anno ad almeno un’attività di perfezionamento che soddisfi i criteri della Commissione della formazione.
Art. 10 Iscrizione, ammissione e materie d’esame
L’iscrizione e l’ammissione alle prove d’esame nonché le materie d’esame sono disciplinate nell’allegato 1.
Art. 11 Svolgimento delle prove d’esame
Le prove d’esame si svolgono in presenza di una commissione d’esame (art. 17 lett.
a) o da esperti da essa designati.
Art. 12
Abrogato
Art. 13 cpv. 1
1Per ogni prova d’esame viene assegnata una nota. Le note vengono comunicate per iscritto al termine di tutte le prove d’esame.
Art. 14 Ripetizione della prova d’esame
Una prova d’esame non superata può essere ripetuta due volte.
Art. 15 Mezzi illeciti
1La Commissione della formazione può dichiarare non superato l'esame se per l'ammissione a una prova d’esame o durante una prova d’esame sono stati utilizzati mezzi illeciti.
2Nel caso menzionato al capoverso 1 l’esame può essere ripetuto una volta. Una prova d’esame non superata in caso di ripetizione dell’esame può essere ripetuta una sola volta.