Progetto
Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le esigenze previste per la formazione e il perfezionamento delle seguenti persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico:
a. i veterinari cantonali;
b. i veterinari ufficiali dirigenti;
c. i veterinari ufficiali;
d. gli esperti ufficiali;
e. gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni;
f. gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico.
Art. 2 cpv. 3
3L’attestato di capacità è rilasciato a chi ha seguito con successo il perfezionamento di cui all’articolo 7 e ha superato l’esame.
Art. 3 cpv. 4 e 5 (nuovo)
4Gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni svolgono, nell’ambito del Servizio veterinario pubblico, compiti concernenti il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni secondo l’ordinanza del 23 novembre 20055 concernente la macellazione e il controllo delle carni. Essi sono posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.
5Gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico svolgono i compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico che non sono riservati né ai veterinari ufficiali né agli esperti ufficiali o agli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni. Essi sono posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.
Art. 4 Supplenza
1Chiunque sostituisce una persona di cui all’articolo 1 lettere a, c, e oppure f deve soddisfare le stesse esigenze dal profilo del perfezionamento.
2Chiunque sostituisce una persona di cui all’articolo 1 lettera b oppure d deve disporre di qualifiche sufficienti per svolgere il compito corrispondente.