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Consultazione 2010/37: Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico · 10 pagine

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Art. 5 Trasferimento di compiti a veterinari non ufficiali

Il veterinario cantonale può affidare a veterinari non ufficiali il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni da svolgere nelle aziende con un’esigua capacità produttiva secondo l’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 23 novembre 20056 concernente la macellazione e il controllo delle carni, se tali veterinari dispongono delle qualifiche sufficienti per svolgere questo compito.

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 2: Formazione e perfezionamento

Art. 6 Formazione

1Chiunque intende assumere una funzione di cui all’articolo 1 lettere a-c deve disporre di:

a. un diploma federale in medicina veterinaria; oppure

b. un diploma estero riconosciuto in medicina veterinaria conformemente all’articolo 15 della legge del 23 giugno 20067 sulle professioni mediche.

2Chiunque intende svolgere la funzione di esperto ufficiale deve disporre di un diploma in una professione medica oppure aver concluso uno studio universitario in biologia oppure uno studio universitario o una scuola universitaria professionale in agronomia. La Commissione della formazione (art. 16) può riconoscere altri titoli di studio.

3Chiunque intende svolgere la funzione di assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni oppure di assistente specializzato incaricato di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico deve avere concluso una formazione professionale di base.

Art. 7 Perfezionamento per il conseguimento dell’attestato di capacità

1Il perfezionamento per il conseguimento dell’attestato di capacità consta di una parte pratica e di una parte teorica. I contenuti e le esigenze del perfezionamento sono disciplinati nell’allegato 1.

2Se le persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico provano di avere già raggiunto gli obiettivi del perfezionamento, la Commissione della formazione può dispensarle del tutto o in parte:

a. dalla parte pratica e teorica del perfezionamento;

b. dalle prove d’esame.

6 RS 817.190

7 RS 811.11