Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine

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classica). I 40 giorni stabiliti di recente permettono di tenere conto delle caratteristiche reali del virus della peste equina.

Articolo 112a Sorveglianza

La sorveglianza della peste equina deve essere coordinata su vasta scala ed essere adeguata alla situazione epidemiologica. Siccome il virus viene trasmesso da vari insetti vettori, oltre alla sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi è importante anche la sorveglianza delle specie di insetti che entrano in linea di conto quali vettori del virus.

Per determinati cavalli, come ad esempio i cavalli di razze rare o gli esemplari particolarmente preziosi, può essere opportuno adottare una protezione preventiva contro i vettori della peste equina. Occorre permettere ai detentori di animali, per esempio, di prendere provvedimenti di tipo edilizio per le scuderie, di gestire adeguatamente l'uscita al pascolo o di utilizzare vari insetticidi. A tale scopo l’Ufficio federale può emanare le prescrizioni tecniche corrispondenti.

Artikel 112b Caso di sospetto

In caso di sospetto devono essere adottati tutti i provvedimenti che possono impedire una propagazione del virus della peste equina. Occorre in particolare vietare il traffico di animali e sforzarsi di ridurre la popolazione degli insetti vettori nell’effettivo colpito. Inoltre tutti gli animali infetti devono essere registrati dopo aver effettuato un’analisi del sangue prelevato dall’effettivo in questione.

Artikel 112c Caso di epizoozia

Allo scopo di impedire la riproduzione e la diffusione dei virus della peste equina, gli animali infetti devono essere uccisi. Se tuttavia dall’analisi epidemiologica del focolaio dell’epizoozia risulta che ciò non permette di evitare la propagazione della peste equina, l’Ufficio federale può ordinare che si rinunci all’uccisione degli animali infetti. Di conseguenza l’obiettivo della lotta all’epizoozia deve essere raggiunto adottando altri provvedimenti – in particolare effettuando la vaccinazione preventiva degli equidi (cfr. art. 112f).

Artikel 112e Periodi e territori privi di vettori

La peste equina viene trasmessa da vari insetti vettori. Se in un determinato territorio o durante un certo periodo sono presenti pochi insetti vettori o se essi scompaiono completamente, si può rinunciare ai provvedimenti di protezione degli animali ricettivi contro i vettori della peste equina.

Artikel 112f Vaccinazioni

Attualmente sono disponibili in commercio vaccini vivi che hanno un effetto unicamente attenuante contro alcuni sierotipi della peste equina. In caso di assenza di epizoozie, in Svizzera la vaccinazione contro la peste equina è vietata allo scopo di impedire il più possibile l’utilizzazione di vaccini vivi.

In caso di comparsa della peste equina, invece, la vaccinazione dovrebbe essere disponibile quale strumento efficace di lotta a questa epizoozia. Per garantire il