Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine
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sotto forma di un certificato di ascendenza e genealogico. Le indicazioni elencate all‘articolo 20a dell’ordinanza sull’allevamento di animali sono indicazioni minime: di conseguenza sono permesse indicazioni supplementari.
Lett. e: il richiedente deve garantire che è in grado di rilasciare di media complessivamente almeno 100 nuovi passaporti per equidi ogni due anni. A tale scopo sono indispensabili un certo know-how e una notevole routine nel rilascio dei passaporti. Questa esigenza è controllabile senza che sia necessario un grande lavoro amministrativo, poiché il rilascio dei passaporti per equidi deve essere annunciato alla BDTA.
Lett. f: il richiedente deve disporre di risorse sufficienti per poter rilasciare normalmente il passaporto per equide entro il 31 dicembre dell’anno di nascita dell’equide stesso. Se il servizio che rilascia il passaporto non è in grado di rispettare questa scadenza, esso deve informare il proprietario e spiegargliene il motivo. Eccezioni a questo principio possono essere previste, per esempio, se:
- il registro genealogico delle origini richiede un test DNA di verifica dell’ascendenza;
- il certificato di monta non è stato debitamente compilato;
- si devono effettuare accertamenti nel registro genealogico delle origini (nome del puledro);
- esiste un certificato di monta estero (necessità di accertamenti all’estero);
- le spese fatturate dal servizio che rilascia il passaporto non sono ancora state pagate dal proprietario dell’equide.
Per gli equidi nati in novembre e in dicembre, il passaporto per equide deve essere rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Per poter rilasciare un passaporto per equide occorre registrare l’identità del cavallo in questione e l’identificazione deve essere inserita nella BDTA per i cavalli nati dopo il 1° gennaio 2011.
Lett. g: per quanto riguarda la registrazione di un passaporto per equide estero (importazione) sono previste in particolare le disposizioni seguenti:
- Dopo che il proprietario ha registrato l’equide importato nella BDTA, uno dei servizi riconosciuti per il rilascio dei passaporti deve verificare entro 30 giorni il passaporto per equide quanto alla sua completezza e alla sua corretta registrazione nella BDTA. A tale scopo il proprietario sottopone il passaporto a un servizio che rilascia i passaporti.
- Se il numero d‘identificazione UELN dell’equide manca, il servizio che rilascia i passaporti deve ottenerlo rivolgendosi al Paese di origine.
- Se il passaporto per equide non soddisfa sufficientemente le esigenze svizzere, esso deve essere completato adeguatamente dal servizio che rilascia i passaporti.
- Se la segnalazione del passaporto estero è insufficiente, il servizio che rilascia i passaporti ordina una nuova identificazione dell’animale: in seguito la nuova segnalazione viene comunicata alla BDTA, quindi stampata e inserita nel passaporto.