Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine
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Art. 15dbis Servizi che rilasciano il passaporto
Cpv. 1 lett. a: le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute devono avere la possibilità di rilasciare passaporti per equidi se soddisfano i criteri di cui all‘articolo 15dter.
Cpv. 1 lett. b e c: se i cavalli non sono iscritti nel libro genealogico e non dipendono da un’organizzazione di allevamento, altri servizi devono poter rilasciare i passaporti per equidi. A tale scopo si sono proposti il gestore della banca dati sul traffico di animali, proprietario di tutti i dati necessari, e la Federazione svizzera sport equestri (FSSE), che offre già attualmente questa prestazione.
Cpv. 2: la durata massima del riconoscimento degli organismi menzionati quali servizi che rilasciano il passaporto equino è stata fissata a 10 anni per tenere conto del fatto che anche il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento è limitato a 10 anni. Tuttavia essa in pratica si estenderà al periodo in cui durerà il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, rispettivamente per l'intero periodo in cui sarà mantenuto il contratto di prestazioni con il gestore della banca dati sul traffico di animali.
Artikel 15dter Criteri di riconoscimento
Lett. a: si tratta di dare all’UFAG la competenza di creare il modulo di domanda di riconoscimento allo scopo di prevenire la proliferazione incontrollata delle domande più disparate.
Lett. b: l’attuale passaporto svizzero per gli equidi, utilizzato dalla maggior parte delle organizzazioni di allevamento, è stato adeguato e completato in funzione delle nuove esigenze previste nell’ordinanza sulle epizoozie e nell’ordinanza sull’allevamento di animali. L’esistenza di un unico documento per tutti gli equidi facilita il lavoro dei servizi coinvolti. Per questo motivo può essere utilizzato soltanto il modello di passaporto prescritto.
Lett. c: il servizio che rilascia il passaporto per equide si procura i dati di cui all‘articolo 15d dell’ordinanza sulle epizoozie rivolgendosi al gestore della banca dati sul traffico di animali e non ne modifica il contenuto. Eccezione: per quanto concerne la segnalazione grafica e descrittiva che serve all’identificazione del cavallo, è possibile inserire nel passaporto la segnalazione "originale" annotandola a mano. A tale proposito il servizio che rilascia il passaporto deve comunque assicurarsi che si tratta veramente della versione della segnalazione scannerata alla BDTA (consistenza dei dati). Il servizio che rilascia il passaporto deve disporre dell’equipaggiamento informatico e dell’accesso a Internet necessari all’acquisizione dei dati, poiché esso è responsabile direttamente di tale acquisizione.
Lett. d: per gli equidi iscritti nel libro genealogico la legislazione esige, oltre all’iscrizione dei dati richiesti di cui all’articolo 15d dell’OFE, anche i dati secondo l‘articolo 20a OAlle