Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine

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203a) sono quindi trasferite negli articoli 217 – 221. In seguito vengono commentate soltanto le novità introdotte a tale proposito.

Art. 217 Diagnostica

Grazie ai miglioramenti della diagnostica è ora possibile distinguere tra ceppi virali della MV (genotipi A) e ceppi virali dell'AEC (genotipi B). Gli agenti infettivi considerati responsabili dell’AEC ai sensi dell’OFE sono i ceppi SRLV del genotipo B. I metodi di analisi per la messa in evidenza dell’AEC saranno definiti chiaramente in una direttiva tecnica dell’UFV.

Art. 219 Caso di sospetto

Grazie al miglioramento della diagnostica non esistono più risultati “non interpretabili”. Di conseguenza non vi saranno più casi di sospetto a causa di un’analisi sierologica che non ha fornito un risultato né chiaramente positivo né chiaramente negativo (cpv. 1).

Art. 220 Caso di epizoozia

Il sequestro di lunga durata (18 mesi) previsto attualmente rappresenta un grande problema per i detentori di animali, poiché per questo motivo gli animali non possono essere condotti all’alpeggio. Da un’analisi retrospettiva dei casi di AEC verificatisi in diversi Cantoni risulta che, nella maggior parte dei casi (88%), 18 mesi dopo che il sequestro era stato ordinato non si sono potuti scoprire altri animali positivi nell’azienda in questione. Per facilitare l’estivazione, la durata del sequestro viene quindi ridotta da 18 a 6 mesi (cpv. 2 lett. b).

Grazie alla riduzione della durata del sequestro da 18 a 6 mesi si può inoltre rinunciare alla possibilità della revoca anticipata del sequestro. Allo scopo di minimizzare il rischio di animali infetti in modo latente e non riconosciuti dopo la revoca del sequestro, la nuova regolamentazione prevede (cpv. 3) quale misura di sorveglianza che gli animali nelle aziende siano sottoposti a due analisi sierologiche supplementari (6 e 12 mesi dopo la revoca del sequestro).

Abrogazione dell’attuale articolo 203 (Sequestro semplice di 1° grado): tutte le

nuove aziende (anche di detentori amatoriali) dovrebbero ottenere il riconoscimento di azienda indenne da AEC senza dover portare a termine una procedura di analisi. Ciò è senz’altro opportuno, poiché dal 1999 tutti gli effettivi dovrebbero essere stati inclusi nel programma di eradicazione dell’AEC e considerato che gli animali provenienti da aziende sotto sequestro non possono comunque essere venduti.

Polmonite enzootica dei suini (PE)

Art. 245f Caso di epizoozia di PE

La PE dei suini può essere trasmessa attraverso l’aria su grandi distanze (diverse centinaia di metri). Per questo motivo, in caso di epizoozia, gli effettivi delle aziende