Rapporto OESA
Consultazione 2010/38: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) · 8 pagine
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B2. Campo d’applicazione, definizioni e classificazione dei sottoprodotti di origine animale
- B2a L’estensione del campo d’applicazione (uova, latte, miele) viene generalmente ritenuta necessaria; tuttavia secondo alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva, l’inserimento del latte con residui nella categoria 1 non sarebbe commisurato ai rischi (USC, ASR, SwissHerdbook, SKMV, PSL, diversi Cantoni)
- B2b «Deroga per scarti verdi con resti alimentari»: come già finora, il progetto prevede che i resti alimentari provenienti da nuclei familiari che li utilizzano o li consegnano in occasione della raccolta degli scarti verdi siano esclusi dal campo d’applicazione dell’OESA. Taluni accolgono favorevolmente questa disposizione (ZG). Altri temono che i Comuni, a causa del divieto di alimentazione degli animali e della pressione sui costi, siano spinti a tralasciare la raccolta dei resti alimentari con gli scarti verdi e li sottopongano a fermentazione senza provvedere alle necessarie misure di sicurezza per quanto attiene a infrastrutture e igienizzazione, ad es. in impianti agricoli di produzione di biogas (dove sono presenti anche aziende con animali). In effetti è la regolamentazione comunale della raccolta rifiuti che stabilisce se l’eliminazione dei resti alimentari con gli scarti verdi sia da vietare o incentivare esplicitamente. In relazione alla presenza di resti alimentari negli scarti verdi FR chiede «tolleranza zero»; Biorender rileva l’esistenza di rischi sotto il profilo della sicurezza sanitaria e auspica «parità di condizioni e di oneri amministrativi» per tutti gli impianti di produzione di biogas e di depurazione.
- B2c Deroga per l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale derivati dalla pesca
in Svizzera: nella Svizzera romanda gli stabilimenti che si occupano di trasformazione ittica eliminano da sempre nelle acque di provenienza dei pesci i sottoprodotti delle loro attività. JU e FR chiedono che tale prassi venga legalizzata.
- B2d Definizioni: la definizione di «punti finali» (fasi nella catena di fabbricazione a partire dalle quali determinati sottoprodotti di origine animale non sottostanno più all’OESA) viene accolta favorevolmente da più parti. Alcune prese di posizione riguardavano i criteri per stabilire tali punti finali e la definizione di questi ultimi per altre categorie di prodotti.
- B2e Galline ovaiole che per ragioni commerciali sono state uccise invece di essere
macellate: da parte di molti Cantoni e anche da alcune ditte è giunta la richiesta di classificare i corpi di animali in questione come sottoprodotti di origine animale di categoria 3 (è prevista la categoria 2), poiché ciò consentirebbe di trasformarli in alimenti per animali da compagnia.
- B2f I sottoprodotti di origine animale non menzionati specificamente rientrano in
blocco nella categoria 2: a molti questa disposizione risulta incomprensibile. Essa viene messa in questione e alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva vorrebbero che i sottoprodotti di origine animale in questione fossero attribuiti alla categoria 1.
C. Sezione 3: Eliminazione (Art. 8‒17 del progetto)
C1 Notifica e autorizzazione, o soltanto «registrazione» degli stabilimenti (art. 9, in
combinato disposto con l’allegato 1): taluni (SO, GST) accolgono favorevolmente il principio alla base di questa disposizione, altri (ZH, ZG) si esprimono criticamente al riguardo. Una larga maggioranza dei Cantoni e alcune imprese ritengono che la disposizione attuativa proposta sia poco chiara e avanzano proposte di miglioramento (ZH, BE, LU, SZ, OW, GL, FR, SO, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TI, VD, NE, JU, ASVC, GST, TVL, UPSC, Biorender, VSTA, Centravo, TM, VKS-ASIC).
C2 Trasporto di sottoprodotti di origine animale, identificazione e schede
d’accompagnamento (Art. 10‒11): BE, LU, SZ, OW, NW, SO, BL, GR, AR, AI, SG, TG, ASVC, SVS pongono la questione relativa all’opportunità di un divieto generale di trasporto di derrate alimentari e sottoprodotti di origine animale sul medesimo veicolo. Altri commenti (ZH, BE, LU, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, SG, GR, AG, TG, JU, ASVC, GST, Biorender, VSTA) riguardavano le prescrizioni relative ai casi in cui sono o meno necessarie le schede d’accompagnamento e/o una specifica marcatura dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio con trieptanoato di glicerina).
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