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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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7. Legge federale del 4 ottobre 196315 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi

Ingresso

visti gli articoli 81, 91, 122 e 123 della Costituzione federale16,

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 196217,

Art. 44

1. Danneg-1 Chiunque intenzionalmente guasta un impianto di trasporto in giamento di

impianti di condotta e con ciò, in particolare cagionando un inquinamento o trasporti in altro dannoso perturbamento delle acque aperte o del sottosuolo, condotta e mette scientemente in pericolo la vita o la salute delle persone o perturba- cosa altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non mento

dell’eserci- inferiore a un anno.

zio2 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo

l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta d’interesse pubblico è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, sempreché non sia applicabile il capoverso 1.

3 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 45

2. Infrazio-1 È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzioni della

legge nalmente:

a. dà informazioni inesatte o incomplete per ottenere un’approvazione dei piani;

b. senz’esserne autorizzato, incomincia o prosegue la costruzione d’un impianto di trasporto in condotta oppure un’opera di cui all’articolo 28;

c. senz’esserne autorizzato, imprende o prosegue l’esercizio d’un impianto di trasporto in condotta;

d. non osserva le condizioni o gli oneri attenenti a un’approvazione dei piani, oppure l’obbligo di stipulare un’assicurazione o di fornire garanzie;

e. cessando d’essere stagno un impianto di trasporto in condotta, non provvede immediatamente ai rimedi e agli avvisi previsti nell’articolo 32.

15 RS 746.1

16 RS 101

17 FF 1962 1365