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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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2 La pena è una pena detentiva non inferiore a un anno se il reato ha cagionato la perdita della nave o la morte di una persona e se l'autore poteva prevedere tale esito.
3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 129
Perturba-1 Il capitano o il componente dell’equipaggio di una nave svizzera mento della
navigazione che viola intenzionalmente le disposizioni legali o le regole ricono-
sciute sulla condotta nautica della nave, oppure le altre prescrizioni svizzere o straniere in materia di navigazione e di polizia sul mare, e in tal modo espone scientemente a pericolo la sua o un’altra nave oppure le persone a bordo di tali navi, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva non inferiore a un anno se il reato ha cagionato la perdita della sua o di un'altra nave o la morte di persone e se l'autore poteva prevedere tale esito.
3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 129a cpv. 1 e 2
1 Chiunque viola le norme di convenzioni internazionali, della presente legge o delle sue ordinanze, immettendo o depositando in mare, da una nave svizzera, sostanze solide, liquide, gassose o radioattive, atte a inquinare il mare, i fondi marini o il loro sottosuolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.
Art. 130
Violazione Il capitano o il componente dell’equipaggio di una nave svizzera delle regole
dell’arte che viola le disposizioni legali o le regole riconosciute sulla condotnautica ta nautica della nave oppure le prescrizioni svizzere o straniere in
materia di navigazione o di polizia sul mare è punito, per quanto il reato non sia perseguibile in virtù di un’altra disposizione legale, con la multa sino a 20 000 franchi.
Art. 131
Cattivo1 Il capitano che, intenzionalmente, prende il mare con una nave stato di
navigabilità svizzera innavigabile, insufficientemente equipaggiata, armata o
approvvigionata ed espone in tal modo a pericolo la nave o le persone a bordo è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.