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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
3 La pena è una multa fino a 50 000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.
4 Il Consiglio federale può comminare le stesse pene per le infrazioni delle disposizioni d’applicazione.
8. Legge federale del 23 settembre 195318 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
Ingresso
visti gli articoli 87, 122 e 123 della Costituzione federale19,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 195220,
Art. 4 cpv. 4 e 5 (nuovo)
4 Fatta salva un’evidente violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU21, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; oppure
b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
5 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma ivi solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Art. 128
Esposizione1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena a pericolo
delle navi pecuniaria, chiunque espone scientemente a pericolo una nave
svizzera o le persone a bordo in quanto intenzionalmente:
a. deteriora, distrugge, rende inservibile o fa scomparire la nave, le sue parti costitutive o i suoi accessori, oppure i carburanti o i viveri a bordo;
b. impedisce o intralcia il governo della nave oppure l’ordine o la vita a bordo.
18 RS 747.30
19 RS 101
20 FF 1952 I 253 ediz. ted. 841 ediz. franc.
21 RS 0.101