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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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2 La pena è una pena detentiva non inferiore a un anno se il reato ha cagionato la perdita della nave o la morte di persone e se l'autore poteva prevedere tale esito.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 132

Violazione Il capitano o l’armatore che fa prendere il mare a una nave svizzera delle regole

sulla innavigabile, insufficientemente equipaggiata, armata o approvvinavigabilità gionata è punito, in quanto il reato non sia perseguibile in virtù di

un’altra disposizione legale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 133

Omissione1 Il capitano di una nave svizzera che omette il prestare soccorso a di soccorso

un’altra nave o a persone in pericolo, benché possa farlo senza esporre a grave rischio la sua nave, l’equipaggio o i passeggeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria.

Art. 134

Abbandono1 Il capitano di una nave svizzera che non abbandona per ultimo la della nave

in pericolo sua nave in pericolo è punito con una pena detentiva sino a tre anni

o con una pena pecuniaria.

2 Il componente dell’equipaggio che abbandona una nave svizzera in pericolo senza l’autorizzazione del capitano è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 135 cpv. 1

1 Il capitano di una nave svizzera che, intenzionalmente, non dirige o trascura il governo della nave posta sotto il suo comando è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 136 cpv. 1

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria:

a. il capitano o l’ufficiale di una nave svizzera che abusa del suo diritto di dare ordini a un subordinato impartendogli ordini che non hanno relazione alcuna con il servizio a bordo;

b. il capitano che oltrepassa il suo diritto d’infliggere pene disciplinari oppure ne abusa;