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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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c. chiunque, non avendo il potere di dare ordini o di punire a bordo, si arroga tale potere.

Art. 137 cpv. 1 e 2

1 Il capitano o il membro dell’equipaggio di una nave svizzera che, in violazione del contratto di arruolamento, non si reca a bordo della nave ovvero l’abbandona dopo l’arruolamento, è punito, se dal fatto deriva un notevole ritardo nella partenza della nave o notevoli spese per evitare il ritardo, con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.

2 Se più persone agiscono insieme, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 138 cpv. 1

1 Il membro dell’equipaggio di una nave svizzera che abbandona il suo posto o si addormenta nell’esercizio di una mansione essenziale per la sicurezza della nave o della navigazione è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.

Art. 139

Ebbrezza1 Il capitano di una nave svizzera che per causa di ebbrezza o di intossicazione colposa si trova in uno stato tale da escludere o da notevolmente menomare la sua capacità a condurre la nave è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

2 Il componente dell’equipaggio che nell’esercizio di una mansione essenziale per la sicurezza della nave o della navigazione si trova in uno stato d’ebbrezza o di intossicazione colposa è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria. Nei casi di minore importanza, il reato è punito disciplinarmente.

Art. 140 cpv. 1 e 3

1 Il membro dell’equipaggio di una nave svizzera che disobbedisce a un ordine di un superiore concernente la direzione nautica o tecnica della nave oppure l’esecuzione di una pena disciplinare è punito con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria.

3 Se l’ordine era inteso a salvare la nave stessa, un’altra nave o persone in pericolo, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.