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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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Art. 141 cpv. 1
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a. senza l’autorizzazione dell’armatore o del capitano, imbarca, possiede o dissimula a bordo di una nave svizzera degli oggetti, in particolare oggetti pericolosi o vietati;
b senza l’autorizzazione dell’armatore o del capitano, imbarca o nasconde persone a bordo di una nave svizzera.
Art. 142 cpv. 1 e 3
1 Chiunque, all’insaputa dell’armatore o del capitano di una nave svizzera, si dà al contrabbando o commette altri atti illeciti, esponendo in tal modo l’armatore o il capitano al pericolo d’essere punito oppure di subire una perdita in seguito al sequestro della nave o del carico, a ritardo nella partenza o ad altre misure analoghe, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
3 Il capitano di una nave svizzera che commette tali reati all’insaputa dell’armatore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 143 cpv. 1 e 3
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria:
a. chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera per una nave non iscritta nel registro del naviglio svizzero;
b. il capitano di una nave svizzera che non inalbera in mare la bandiera svizzera o inalbera una bandiera straniera;
c. chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera o un simbolo analogo per una nave di diporto non iscritta nel registro svizzero degli yacht;
d. chiunque inalbera in mare una bandiera straniera o un simbolo straniero analogo per una nave di diporto iscritta nel registro svizzero degli yacht.
3Abrogato