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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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Art. 144

Frode nella1 Chiunque fornisce dichiarazioni contrarie alla verità o dissimula procedura

d’iscrizione fatti essenziali nella procedura d’iscrizione di una nave nel registro

del naviglio svizzero o nella procedura di ripristinamento delle condizioni legali per l’iscrizione in tale registro, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

2 È punito con una multa sino a 50 000 franchi:

a. il proprietario o l’armatore di una nave svizzera che non notifica all’autorità competente fatti nuovi tali da provocare la cancellazione della nave dal registro del naviglio svizzero o il ritiro dell’atto di nazionalità;

b. il proprietario o il conduttore di una nave svizzera che concede in locazione o sublocazione la nave a un conduttore o a un subconduttore che non adempie le condizioni legali richieste da un armatore svizzero.

3 Chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni del Consiglio federale sull’iscrizione di navi di diporto in un registro svizzero e chiunque, per ottenere l’iscrizione di una nave di diporto, fornisce dichiarazioni contrarie alla verità o dissimula fatti essenziali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena è una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per negligenza.

Art. 145

Sottrazione1 Chiunque sottrae una nave iscritta nel registro del naviglio svizzedella nave,

violazione ro al pignoramento, al sequestro, all’incanto, alla requisizione o di disposi- all’espropriazione ordinate dall’autorità svizzera competente è zione della punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuautorità niaria. È applicabile per analogia l’articolo 71 del Codice penale22.

Il giudice può assegnare alle persone lese, su loro richiesta, l’importo della pena pecuniaria pagata dal condannato e l'importo pagato in sostituzione, mediante cessione allo Stato della parte corrispondente dei loro crediti.

2 Il proprietario, l’armatore o il capitano di una nave svizzera che non osserva una misura presa dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 6 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

22 RS 311.0