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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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3 L’armatore, il vettore o il capitano che imbarca o trasporta a bordo di una nave svizzera merci vietate dal Consiglio federale è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se si tratta del trasporto vietato di materiale da guerra, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni; con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 146
Alienazione Chiunque aliena a uno straniero una nave svizzera la cui cancellaillecita
zione non è stata autorizzata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 147
Mancata Chiunque contravviene all’obbligo che gli è imposto dalla legge di restituzione
dell’atto di restituire l’atto di nazionalità o qualsiasi altro certificato concernennazionalità te una nave svizzera è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
Art. 151
Violazione Il capitano o l’armatore di una nave svizzera che contravviene alle delle
disposizioni disposizioni della presente legge e delle sue disposizioni sul traspor- d’esecuzione concernenti la sicurezza dei trasporti di passeggeri sul to dei mare, l’armamento delle navi a ciò destinate, oppure il vitto o passeggeri l’alloggio dei passeggeri è punito, se il reato non è perseguibile in
virtù di un’altra disposizione legale, con la multa sino a 100 000 franchi.
Art. 153
Infrazioni Alle infrazioni commesse nell’azienda è applicabile l’articolo 6 commesse
nell’azien- della legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amminida strativo.
Art. 154
Estradizio- I reati per i quali la presente legge commina una pena detentiva ne
della durata di un anno oppure una pena più grave danno luogo all’estradizione, ai sensi della legislazione svizzera sull’estradizione agli Stati stranieri.
23 RS 313.0