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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
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Art. 90
3. Pericoli1 Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o cagionati in
navigazione membro dell’equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le
prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la vita o cose altrui di notevole valore a terra, è punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 90bis
4. Facoltà È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena menomate
dei membri pecuniaria chiunque:
dell’equipa a. trovandosi sotto l'effetto di alcool, narcotici o sostanze psiggio
cotrope, svolge funzioni di membro dell’equipaggio;
b. intenzionalmente, si oppone o si sottrae a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall’autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo.
Art. 97 cpv. 4
4 È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale svizzero25.
10. Legge federale del 30 aprile 199726 sulle telecomunicazioni
Ingresso
visto l’articolo 92 della Costituzione federale27,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 199628,
25 RS 311.0
26 RS 784.10
27 RS 101
28 FF 1996 III 1297