Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
dolo eventuale. In questo modo si tiene inoltre conto della richiesta popolare di pene più severe per i conducenti spericolati che causano infortuni mortali. Ai giudici è così data l’opportunità di infliggere pene detentive superiori a tre anni. È inoltre possibile evitare le difficoltà connesse con la prova del dolo eventuale.
Questa estensione del quadro sanzionatorio non va però applicato soltanto alla guida spericolata, bensì in generale a tutti i reati di omicidio colposo. L‘istituzione di una fattispecie specifica per una determinata categoria di autori sarebbe contraria alla sistematica del CP. Inoltre, una pena detentiva massima di cinque anni può essere adeguata anche in altri casi in cui un atto colposo ha provocato la morte di una persona.
Art. 122 Lesioni gravi
I dati dell’Ufficio federale di statistica per gli anni dal 1984 al 2005 mostrano che le condanne per lesioni gravi sono nettamente aumentate in questo periodo, soprattutto a partire dalla metà degli anni 1990. Nel 1984 in base all’articolo 122 sono state pronunciate 32 sentenze concernenti adulti, nel 1996 ne sono state pronunciate 53 e nel 2005 93.
I reati violenti che hanno per conseguenza lesioni gravi non avvengono soltanto nell’ambito di relazioni personali tese da tempo, ma sono spesso commessi in luoghi pubblici a danno di sconosciuti. Quanto riferito nei media può dare al pubblico l’impressione che questi reati siano aumentati in misura maggiore di quanto sia realmente il caso. Ciononostante, le notizie relative alle aggressioni a danno di semplici passanti, improvvisamente picchiati senza ragione, nuocciono al senso di sicurezza della popolazione. Motivi di politica criminale rendono pertanto opportuno aumentare la pena minima prevista nell’articolo 122.
Occorre inoltre considerare che, visti i progressi della medicina, lesioni che fino a qualche anno fa erano considerate lesioni gravi ai sensi dell’articolo 122, sono ora considerate lesioni semplici e quindi punite con pene più miti. Ciò significa che al giorno d’oggi il grado d’illiceità che permette di qualificare una lesione come grave è più elevato che in passato. Anche quest’ultima considerazione giustifica l’inasprimento della pena minima, attualmente una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, e la sua trasformazione in una pena detentiva superiore a due anni. La formulazione della comminatoria penale «pena detentiva da due a dieci anni» intende escludere la possibilità di concedere una sospensione condizionale della pena, totale o parziale.
Art. 123 n. 1 cma 2 Lesioni semplici
Nella prassi può essere difficile distinguere tra vie di fatto e lesioni semplici e la distinzione è ancora più difficile nei casi di lesioni semplici poco gravi. Pertanto questa ultima variante va eliminata. Se ritiene che una lesione semplice sia effettivamente al limite delle vie di fatto, il giudice ne terrà conto per la commisurazione generale della pena. Poiché si tratta di una disposizione potestativa, i casi poco gravi di lesioni semplici sono già oggi considerati delitti e continuano a esserlo anche dopo la soppressione di questo comma.