Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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1.9 Revisione del Codice penale militare del 13 giugno 19277 (CPM)

La Parte speciale del Codice penale militare corrisponde sostanzialmente alla Parte speciale del Codice penale; tra le due normative vi sono differenze soltanto laddove ciò sia necessario per tenere conto delle esigenze specifiche del CPM. Come già nell’ambito di precedenti revisioni parziali, la presente revisione del diritto penale militare conserva per quanto possibile la concordanza tra i due codici. Di conseguenza, le spiegazioni fornite per la Parte speciale del CP valgono anche per il CPM.

1.10 Armonizzazione delle pene nel diritto penale accessorio

Il presente progetto non riesamina soltanto le pene previste nella Parte speciale del Codice penale e del Codice penale militare, ma anche le pene detentive di più di tre anni previste nel diritto penale accessorio (crimini ai sensi dell’art. 10 cpv. 2). Anche le disposizioni del diritto penale accessorio, come le disposizioni del Codice penale, proteggono di regola i beni giuridici. La verifica di tutte le disposizioni del diritto penale accessorio va ben oltre i limiti che deve rispettare la presente revisione. Per rivedere le disposizioni di diritto penale accessorio contenute nelle leggi speciali di loro competenza, i diversi uffici federali applicano i principi definiti sopra al n. 1.3.

I principi definiti per la Parte speciale del Codice penale (vedi n. 1.3) sono ripresi e applicati anche al diritto penale accessorio. Diversamente dalla Parte speciale del Codice penale, nel diritto penale accessorio vi sono numerosi delitti la cui commissione colposa è punita unicamente con la multa. Se questi delitti sono previsti in una disposizione potestativa, il reato rimane un delitto, anche se nel caso concreto viene inflitta una multa (DTF 125 IV 74). Se invece sono previsti in una disposizione imperativa, la loro commissione colposa costituisce una contravvenzione. Questi reati sono d’ora innanzi puniti con pene detentive fino a sei mesi o con pene pecuniarie fino a 180 aliquote giornaliere. Aumenta pertanto nettamente la comminatoria penale. Da ciò risulta inoltre che numerose contravvenzioni sono ora qualificate come delitti. Secondo l‘articolo 366 capoverso 2 lettera b in combinazione con l’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 1 dell’ordinanza del 29 settembre 20068 sul casellario giudiziale, le contravvenzioni sono iscritte nel casellario giudiziale soltanto se superano una determinata gravità (5000 franchi o 180 ore di lavoro di pubblica utilità). Vi sono invece iscritti tutti i delitti per cui è stata inflitta una pena (art. 366 cpv. 2 lett. a). Anche queste modifiche determinano un inasprimento dell’ordinamento vigente. Riqualificando le contravvenzioni in delitti aumenteranno anche le condanne che figurano nella statistica delle condanne penali, statistica fondata sui dati del casellario giudiziale.

Infine, questa modifica può avere anche ripercussioni procedurali, in particolare se il dipartimento preposto reputa che siano adempiuti i presupposti di una pena o di una misura detentiva. In questo caso, l’unità amministrativa interessata trasmette gli atti

7 RS 321.0

8 RS 331