Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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2.2 Codice penale svizzero: Disposizioni speciali

Titolo primo: Dei reati contro la vita e l’integrità della persona

Art. 116 Infanticidio

L’infanticidio è un caso privilegiato di omicidio intenzionale. Il reato può essere commesso soltanto dalla madre, durante il parto o nel periodo che segue immediatamente il parto, senza che sia possibile specificare precisamente quanto dura il periodo durante il quale può essere commesso l’infanticidio. La comminatoria penale è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Nel 1942, nel momento dell’entrata in vigore del CP, le donne nubili che avevano gravidanze indesiderate potevano venire a trovarsi in situazioni molto difficili (rifiuto della gravidanza da parte del padre e/o della famiglia, situazione di bisogno finanziario, difficoltà professionali, vergogna, ecc.) che potevano indurle a commettere questo reato. Al giorno d’oggi la situazione sociale e finanziaria di una futura madre nubile è fondamentalmente diversa e i motivi dell’attenuazione della pena che figurano sopra appaiono opinabili. È inoltre urtante che questa disposizione si applica anche nei casi in cui la madre ha deciso di commettere il reato già molto tempo prima del parto. Se vuole attenuare la pena, il giudice può farlo applicando l’articolo 19 capoverso 2 (scemata imputabilità) e l’articolo 48 (attenuazione della pena) oppure qualificando il reato come omicidio passionale (art. 113). L’articolo 116 va dunque abrogato e il reato va d’ora innanzi punito applicando l’articolo 111 (omicidio intenzionale), l’articolo 112 (assassinio) o l’articolo 113 (omicidio passionale).

Art. 117 Omicidio colposo

Le pene comminate da questa disposizione hanno dato adito a discussioni negli ultimi anni, in particolare in relazione con i cosiddetti «conducenti spericolati». Nell’opinione pubblica e nelle cerchie della politica si è diffusa una crescente disapprovazione delle sentenze troppo lievi pronunciate nei confronti delle persone all’origine di incidenti mortali. Occorre attirare l’attenzione sull’ampia risonanza di una decisione del Tribunale federale su un tragico incidente della circolazione: nella DTF 130 IV 58 l’alta Corte ha confermato la condanna per omicidio per dolo eventuale, e non per omicidio colposo, di due automobilisti che nell’ambito di una corsa su una strada pubblica avevano provocato un incidente costato la vita a due persone. La dottrina aveva criticato questa decisione, a cui rimproverava di cancellare la delimitazione tra colpa cosciente e dolo eventuale.11

Aumentando a cinque anni la pena detentiva massima prevista nell’articolo 117, si relativizza l’importanza pratica della distinzione tra omicidio colposo e omicidio per

11 Tra gli altri vedi Franz Riklin, Eventualvorsätzliche Tötung im Strassenverkehr, in: Hubert Stöckli / Franz Werro (ed.), Strassenverkehrsrechtstagung 2006, Berna 2006, pag. 257-269; Mark Schweizer, Raserurteile: Verwässerung des Eventualvorsatzes, plädoyer 2/2007, pag. 32-39; Hans Vest und Jonas Weber, Anmerkungen zur Diskussion über den Eventualvorsatz bei Raserfällen, ZStrR vol. 127/2009, pag. 443-457.