Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Nel numero 4 la pena minima è ridotta a una pena detentiva di tre anni. Questa disposizione va coordinata con le altre disposizioni che puniscono i trattamenti crudeli delle vittime (art. 184, 189 cpv. 3, 190 cpv. 3). Mentre l’articolo 189 capoverso 3 (coazione sessuale) e l’articolo 190 capoverso 3 (violenza carnale) prevedono una pena detentiva minima di tre anni, la pena minima prevista nell’articolo 140 numero 4 (rapina) è una pena detentiva di cinque anni e quella dell‘articolo 184 (circostanze aggravanti) è una pena detentiva di un anno. In base alla durata media di queste pene minime, l’avamprogetto propone di ridurre la pena minima comminata nell’articolo 140 numero 4 e di aumentare quella prevista nell’articolo 184, punendo così i casi di trattamento crudele delle vittime con una pena detentiva minima di tre anni. Una pena detentiva minima di cinque anni appare eccessiva anche in relazione con le pene previste per l’omicidio intenzionale o le lesioni gravi. Occorre pure considerare che i giudici interpretano in modo restrittivo le disposizioni che comminano pene minime tanto elevate e le applicano di rado. In altri casi, attenuano la pena per scemata imputabilità e non sono così più vincolati dalla pena minima (art. 48a). Questo è anche il motivo per cui quasi tutte le condanne pronunciate in applicazione del solo articolo 140 si situano al di sotto della pena minima.

Art. 143bisAccesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati

Questa disposizione si ispira ampiamente a quella sulla violazione di domicilio. Vista la lievità di questo reato, prima dell’ultima revisione della Parte generale del CP venivano inflitte pene detentive molto brevi o multe. Le pene attualmente previste non corrispondono manifestamente alla realtà giuridica. Per questo motivo la pena detentiva comminata nei capoversi 1 e 2 deve essere ridotta a un massimo di un anno.

Le rimanenti modifiche dei capoversi 1 e 2 sono quelle proposte dal Consiglio federale nel messaggio del 18 giugno 201015concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità.

Art. 144 cpv. 3 Danneggiamento

Prima della revisione del 1995, la forma qualificata della presente fattispecie veniva applicata soltanto se l’autore aveva cagionato un danno considerevole e aveva agito con animo abbietto. Il giudice era allora tenuto a infliggere la pena più elevata. La revisione del 1995 ha soppresso l’elemento costitutivo dell’animo abbietto e ha reso facoltativo aggravare la pena. Una pena severa poteva essere pronunciata soltanto nei casi che lo meritavano.16

La pena detentiva minima di un anno è troppo severa rispetto alle pene previste per reati come il furto (art. 139) o la truffa (art. 146) ed è quindi ridotta a sei mesi. Nel contempo, la formulazione potestativa della disposizione è sostituita da una formulazione imperativa. L’attuale normativa incarica il giudice di eseguire sia l’apprezzamento dei fatti sia l’apprezzamento della conseguenza giuridica; è oppor-

15 FF 2010 4119

16 Messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti), FF 1991 II 832 seg.